La disciplina delle ferie deriva da un insieme articolato di fonti che comprendono Costituzione, Codice civile, normativa europea e legislazione speciale. L’articolo 2109 del Codice civile stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, la cui collocazione temporale deve essere definita tenendo conto delle esigenze dell’impresa e del lavoratore, rimettendo alla legge e alla contrattazione collettiva la determinazione della durata complessiva. Il Decreto Legislativo n. 66/2003, in attuazione della Direttiva 2003/88/CE, fissa in quattro settimane il periodo minimo di ferie, prevedendo l’obbligo di godimento di almeno due settimane nell’anno di maturazione e delle restanti entro i diciotto mesi successivi. Il legislatore conferma inoltre il divieto di monetizzazione del periodo minimo obbligatorio, salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L’indisponibilità del diritto alle ferie comporta che non siano ammesse rinunce né accordi che ne limitino la fruizione. La giurisprudenza sottolinea inoltre che il datore di lavoro deve evitare qualsiasi condizione che possa costituire un deterrente al godimento del riposo annuale.
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