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QUANDO PREDISPORRE IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)?

L’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” prevede che “il datore di lavoro committente promuo-ve la cooperazione ed il coordinamento (i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

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