fbpx

TRASFERTE DI LAVORO

Secondo la regola generale il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro, quella contrattuale ma anche quella prescelta per la trasferta, non rientra nell’orario di lavoro e non dà diritto alla retribuzione, salvo diversa previsione del contratto collettivo. È facoltà, infatti, della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico. Occorre anche considerare gli orientamenti giurisprudenziali in materia e la posizione espressa dal Ministero del Lavoro con alcuni interpelli. In definitiva, quali sono gli obblighi ha il datore di lavoro per il tempo che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo di svolgimento della trasferta?

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa che pertanto diventa uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato, anche alla luce degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 104/2022.

Nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha la facoltà di inviare il proprio collaboratore in trasferta in luoghi differenti rispetto alla normale sede di lavoro contrattualmente definita.

Al verificarsi di tale situazione il datore di lavoro ha l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dal lavoratore, analiticamente o forfettariamente oltre al tempo di viaggio ma solo se previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. E qualora il CCNL nulla preveda, che obblighi ha il datore di lavoro per il tempo che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo di svolgimento della trasferta?

Per ulteriori informazioni lo Studio è a Vostra completa disposizione!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *