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WELFARE AZIENDALE E FRINGE BENEFIT

Le imprese stanno potenziando sempre di più le misure alternative alla componente retributiva, da riconoscere ai lavoratori sotto forma di beni e servizi. Misure che molto spesso vengono ricondotte al più ampio concetto di welfare aziendale, ma che in realtà differiscono con riferimento al trattamento contrattuale, fiscale e previdenziale a seconda che si parli di fringe benefit o di welfare aziendale. Differenti sono, infatti, i destinatari, le misure che possono essere riconosciute, nonché la valorizzazione in termini economici ai fini previdenziali e contributivi. Quali i diversi aspetti che contraddistinguono le misure?

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un sempre maggiore potenziamento delle misure, alternative alla componente meramente retributiva, riconosciute ai lavoratori sotto forma di beni e servizi.

Si pensi che il limite ordinario dei 258,23 dei beni e servizi esenti, è stato in primis raddoppiato a 516,46 (anni 2020 – 2021), innalzato inizialmente nel 2022 a 600 euro e infine a 3.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura è rientrata nel limite ordinario di esenzione di 258,23, ma da ultimo la legge di conversione del decreto Lavoro (L. n. 85/2023) ha innalzato per il solo anno 2023 il limite di esenzione di beni e servizi dagli ordinari 258,23 a 3.000 euro ma limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR.

L’art 40 del D.L. n. 48/2023, nel prevedere l’innalzamento del valore a 3.000 euro, si utilizza nel titolo “Misure fiscali per il welfare aziendale” ma in realtà tale misura sembrerebbe rientrare piuttosto nelle misure di fringe benefit in quanto la possibilità di riconoscere l’innalzamento della soglia di esenzione, come volontà del datore di lavoro, può essere riconosciuta anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam.

Inoltre per l’anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.

Per ulteriori informazioni lo Studio è a Vostra completa disposizione!!!

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