fbpx

Ammortizzatori sociali

Il biennio appena trascorso, caratterizzato dall’emergenza pandemica dovuta al proliferare del Covid-19, ha visto l’adozione di una moltitudine di provvedimenti legislativi volti a fronteggiare quest’acuta crisi sostenendo (o almeno tentando di sostenere) famiglie, aziende e lavoratori trovatisi in grave difficoltà economica a causa di una sovente drastica riduzione dell’attività lavorativa.

In particolare, i decreti emergenziali adottati a partire da Marzo 2020, mese nel quale è letteralmente esplosa l’emergenza sanitaria in Italia con la conseguente adozione del primo lockdown generale, hanno previsto per i datori di lavoro i quali sospendevano o riducevano l’attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19 la possibilità di ricorrere ad una serie di strumenti di integrazione salariale.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 consentiva ai datori di lavoro di richiedere la concessione di trattamenti di integrazione salariale, ordinari o in deroga, o dell’assegno ordinario con causale Covid-19 per una durata massima di 12 settimane, usufruibili con durate differenti a seconda della tipologia.

In seguito anche il c.d. Decreto Sostegni (DL 41/2021) e il c.d. Decreto Sostegni bis (DL 73/2021) hanno previsto a loro volta ulteriori novità in materia di ammortizzatori sociali, dettando nuove disposizioni in ordine alla loro accessibilità, durata e decorrenza.

L’insieme delle disposizioni, recato dai commi da 191 a 257 dell’art. 1 della citata legge di Bilancio, produce effetti sulle domande di trattamento nelle quali la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° Gennaio 2022.

Immediatamente a ridosso dell’entrata in vigore delle suddette modifiche, anche il decreto-legge 27 Gennaio 2022, n. 4 (“Decreto Sostegni Ter”), è intervenuto sull’impianto normativo del D.lgs. n. 148/2015 ridefinito dalla legge di Bilancio, apportando ulteriori modifiche e introducendo disposizioni coordinative.

A tal riguardo l’INPS è intervenuto fornendo le prime indicazioni operative e una prima analisi interpretativa con la circolare INPS n. 18 del 01/02/2022.

In primo luogo, dal punto di vista dei principi generali, la legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali: i commi 191 e 192 dell’art. 1 della suddetta legge, intervenendo sugli artt. 1 e 2 del Decreto, includono come destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterale e dal FIS (Fondo di integrazione salariale) anche i lavoratori a domicilio e quelli assunti in apprendistato (qualunque ne sia la tipologia, mentre precedentemente risultavano compresi solamente gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante).

In secondo luogo, il menzionato comma 191, integrando la disposizione dell’art. 1, comma 2, del Decreto, rende maggiormente agevole l’accesso dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale: risulta ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva in relazione alla quale viene richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione (da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto riguarda i trattamenti straordinari o all’Inps per quanto concerne quelli ordinari).

Ai fini dell’anzianità richiesta, occorre una precisazione nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto (c.d. cambio di appalto): in questi casi, viene computato anche il periodo durante il quale il lavoratore in questione è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per ulteriori informazioni lo Studio è a Vostra completa disposizione!!!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *