Come noto, i sostituti di imposta hanno l’obbligo di certificare con ilmodello CU non solo i redditi da lavoro dipendente ed assimilato, ma anchequelli da lavoro autonomo (quali, ad esempio i compensi corrisposti a professionisti,agenti, rappresentanti, lavoratori occasionali, ecc..), per i quali occorreindicare le spese rimborsate, le somme assoggettate a ritenuta e quelle nonsoggette.
Infatti, al fine di consentire la predisposizione dei modelli 730precompilati, entro il prossimo 7 marzo 2018, i datori di lavoro dovrannotrasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte lecertificazioni attestanti i redditi erogati nell’anno 2017.
Nel caso di omesso o tardivo invio è prevista, a carico dei sostituti diimposta, una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni certificazione.
Pertanto, considerata la stringenza dell’adempimento, i Clienti cheintendono affidarci l’incarico di trasmettere telematicamente all’Agenzia delleEntrate anche le certificazioni dei redditi da lavoro autonomo, sono invitatiad inoltrarci i documenti da elaborare il prima possibile e comunque non oltreil 20 febbraio p.v.
In caso di inosservanza delle suddette indicazioni e termini, loscrivente Studio non potrà essere ritenuto responsabile di incompiutezze oritardi nell’effettuazione degli adempimenti in discorso.