Con la presente breve guida operativa
si forniscono sintetiche indicazioni per la gestione, nel rapporto di lavoro,
dei casi di dipendenti contagiati dal Covid-19, posti in quarantena o
direttamente coinvolti in situazioni comunque riconducibili alla circolazione
del virus.
Innanzitutto, il datore di lavoro
dovrà rammentare al lavoratore che deve essere immediatamente avvisato quando
il lavoratore stesso si trovi in una delle condizioni che esamineremo in
appresso, nonché di rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
Gli altri soggetti che dovranno
essere informati (dal datore di lavoro) sono il Medico Competente ed il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i quali disporranno le
azioni loro riservate dalle norme.
· Positività al virus: il dipendente ha diritto alla tutela di malattia (documentata con
apposita certificazione medica);
· Quarantena disposta a seguito di contatti stretti con soggetti positivi
al virus: le assenze
dal lavoro potranno essere trattate come evento di malattia solo in presenza di
idoneo certificato medico, altrimenti saranno considerate ferie o permessi,
salvo l’eventualità di ricorso allo smart working o telelavoro (ove compatibile
con la propria prestazione);
· Quarantena disposta con provvedimento amministrativo (ad esempio “lockdown” locali o
rientro da Paesi “a rischio contagio”) non dà diritto alla tutala di malattia
nei confronti dei dipendenti coinvolti (salvo che il lavoratore non sia in
possesso di regolare certificato medico). In caso di chiusure aziendali imposte
a seguito di disposizioni delle autorità, si potrebbe richiedere l’intervento
degli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti;
· Lavoratore a stretto contatto con soggetto a stretto contatto di soggetto
positivo: non è
previsto alcun tipo di tutela particolare;
· Lavoratore “fragile”: il soggetto cui sia riconosciuta una disabilità caratterizzata da
gravità (legge n. 104/92) o che si trovi in condizioni di rischio per
immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita
(debitamente attestati), non potrà avvalersi della tutela di malattia quando
presti l’attività in modalità smart working o telelavoro. Sarà infatti il
medico competente che dovrà emettere il giudizio sull’attività lavorativa
svolta, sulle condizioni del posto di lavoro ed esprimere un parere in merito
alla sorveglianza sanitaria con carattere eccezionale. |