A seguito ed integrazione di quanto già comunicato in
precedenza, con la presente siamo a segnalare che in data 15 agosto 2020 è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto
2020, cd. Decreto Agosto, contenente la disciplina delle ulteriori
misure d’urgenza finalizzate a contrastare le difficoltà legate all’emergenza
sanitaria da Covid-19, tra le quali, in materia di lavoro, si segnalano:
1)
Nuovi periodi di integrazione salariale
A partire dal
13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, viene previsto un nuovo ed ulteriore
periodo di cassa integrazione guadagni per una durata massima di 18 settimane
(9 settimane + 9 settimane).
I periodi
richiesti sulla base della precedente disciplina (Decreto Cura Italia e Decreto
Rilancio) e ricadenti anche parzialmente dopo il 13 luglio andranno a
scomputare le prime 9 settimane introdotte dal D.l. n. 104/2020.
Es. Richiesta
di 4 settimane di intervento a partire dal 05.07.2020, fino al 01.08.2020: i
periodi successivi al 13 luglio (3 settimane) andranno scomputati dalle “nuove”
9 settimane.
Pertanto,
dopo la data del 01.08.2020, se necessario, risulterà possibile ricorrere ad
ulteriori 15 settimane di cassa integrazione guadagni (6 settimane + 9
settimane).
Inoltre, in
caso di richiesta di utilizzo del secondo periodo di 9 settimane previste dal Decreto
Agosto, il datore sarà tenuto a versare un contributo addizionale variabile
e commisurato all’entità del calo di fatturato registrato nel primo semestre
2020 rispetto al medesimo periodo del 2019.
Tale
contributo addizionale non risulta dovuto se il calo di fatturato risulta pari
o superiore al 20%.
2)
Esonero contributivo per aziende che non richiedono la cassa integrazione
Per quelle aziende che abbiano fruito nei mesi di maggio e
giugno 2020 dei precedenti trattamenti di integrazione salariale e non abbiano
necessità di ricorrere nuovamente all’utilizzo degli strumenti “straordinari”
di ammortizzazione sociale legati all’emergenza da Covid-19, il Decreto Agosto
ha introdotto un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per un monte
ore massimo pari al doppio delle ore di utilizzo di cassa integrazione nei
suddetti mesi. Tale esonero è fruibile entro il 31.12.2020.
3)
Divieto di licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo
La previgente disciplina emergenziale aveva previsto un
divieto di licenziamento per “motivi economici” (G.M.O.) fino a tutto il 17
agosto 2020.
Tale divieto è stato esteso dal D.l. n. 104/2020; la sua
durata, tuttavia, non è fissa ma viene correlata all’utilizzo delle nuove 18
settimane di intervento salariale, ovvero alla fruizione dell’esonero di cui al
punto che precede (in linea di massima le scadenze potrebbero essere individuate
al 15/11/2020, ovvero al 31/12/2020).
A tale regola generale il Decreto Agosto ha previsto delle
eccezioni in cui il divieto non opera:
-
cessazione
dell’attività;
-
fallimento
senza alcun esercizio provvisorio dell’attività;
- accordo
collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione del rapporto (limitatamente
a quei lavoratori che aderiscono a tale accordo).
4)
Proroghe e rinnovi contratti a tempo determinato
Fino al 31/12/2020 è consentito rinnovare o prorogare un
contratto a tempo determinato scaduto o in scadenza, per un periodo massimo di
12 mesi e per una sola volta (fermo restano il rispetto della durata massima
complessiva di 24 mesi), anche in assenza delle causali di legge.
5)
Esonero per assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro che assumono a
tempo indeterminato (con esclusione degli apprendisti e dei contratti di lavoro
domestico) è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi
previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per
un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione e con un limite massimo
di 4.030 euro (tetto mensile di 671,66 euro).
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano già avuto
un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda nei sei mesi
precedenti l’assunzione.
Ribadiamo pertanto che, laddove l’Azienda ravvisasse e ci
rendesse nota la necessità di utilizzo in particolare dell’intervento della
Cassa Integrazione Guadagni, ovvero di ulteriori informazioni in merito alle
questioni evidenziate nella presente nota, sarà cura dello scrivente Studio
fornire tutte le indicazioni del caso. |