Entro Il 7.03.2019 i sostituti di imposta devono inviareall’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti i redditi erogati ailavoratori nell’anno 2018.
L’adempimento non riguarda solo le attestazioni dei redditida lavoro dipendente o assimilato, ma anche le certificazioni relative allavoro autonomo (quali, ad esempio professionisti, agenti, rappresentanti,occasionali, associati in partecipazione con apporto di lavoro, ecc..).
Nel caso di omesso o tardivo invio è prevista una sanzioneamministrativa di Euro 100,00 per ogni certificazione.
Le aziende che intendano affidarci l’incarico dipredisporre le certificazioni nei confronti dei lavoratori autonomi sono quindiinvitate a farci pervenire con la massima sollecitudine la documentazionenecessaria (ricevute, fatture, prospetti, modelli F24 pagati con codice tributo1040, ecc..).