Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento e poi restituite al soggetto erogatore costituiscono oneri deducibili dal reddito o possono dar luogo a rimborso d’imposta, applicando l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito. In alternativa, le somme possono essere restituite al netto della ritenuta subita, nel qual caso non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. La norma riguarda sia lavoratori dipendenti, sia lavoratori occasionali e autonomi.
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