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MATERNITÁ FLESSIBILE E POSTICIPATA: CERTIFICAZIONI SOLO AL DATORE DI LAVORO

Nella circolare n. 106 del 29 settembre 2022, l’INPS recepisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 10180 del 2013 e precisa che l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie riguardanti lo stato di maternità delle lavoratrici subordinate e parasubordinate non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità. Pertanto, la documentazione sanitaria non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti.

La novità riguarda tutte le lavoratrici che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto, anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria.

Per ulteriori informazioni lo Studio è a Vostra completa disposizione!!!

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